martedì 1 maggio 2012

AGGIORNAMENTO ECM OBBLIGATORIO – IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Un numero sempre maggiore di colleghi e di altri professionisti della sanità è ormai a conoscenza dell’obbligatorietà di aggiornamento ECM, resa effettiva dalla manovra del governo Monti con la legge numero 214 del 22 \ 12 \ 2011 (articolo 33) e dal DPR 138 del 13 agosto 2011 (convertito con modifiche dalla legge 148 del 14settembre 2011). È altrettanto noto che la stessa manovra dell’attuale Governo sancisce che entro il 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie non mediche dovranno stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per soddisfare gli obblighi formativi.  Altro punto fermo è che nel triennio 2011 \ 2013 ogni professionista avrà l’obbligo di acquisire 150 crediti formativi ECM (quindi 50 crediti all’anno, con un minimo di 25 e un massimo di 75).
Quanto detto fin qui è, come dicevo, noto a tutti. Tuttavia ci sono diversi altri regolamenti che attendono la conferma in occasione della prossima trattativa Stato – Regioni che sono ignoti a gran parte dei professionisti della sanità.
Partiamo dal 2010, anno in cui il sistema ECM è stato profondamente modificato, dal momento in cui sono state date maggiori autonomia e responsabilità ai provider. Ciò ha determinato un notevole aumento del numero di provider e un aumento esponenziale della quantità di corsi a disposizione dei professionisti. Al fine di tutelare la qualità dell’offerta formativa, e di conseguenza, la sua appetibilità, la normativa prevede che il Ministero della Salute le Regioni sono identificate come enti di accreditamento e certificazione dei provider e che sul 10% di essi avrebbe fatto dei controlli. I provider ECM hanno modo di accreditare gli eventi secondo dei criteri prestabiliti (1 credito per ogni ora di impegno, con dei moltiplicatori a crescere o a diminuire, a seconda dell’evento). Gli eventi ECM sono stati classificati secondo la seguente lista:
1)      formazione residenziale (RES)
2)      convegni e congressi,
3)      formazione residenziale interattiva, (RES)
4)      training individualizzato, (FSC)
5)      gruppi di miglioramento o di studio, commissioni comitati, (FSC)
6)      attività di ricerca, (FSC)
7)      audit clinico e/o assistenziale (FSC)
8)      autoapprendimento senza tutoraggio, (FAD)
9)      autoapprendimento con tutoraggio, (FAD)
10)   docenza e tutoring

Al fine del raggiungimento della quota obbligatoria triennale di 150 crediti ECM, sarà considerato valido, senza eccezioni, ogni credito acquisito con ciascuna delle attività sopra elencate. Tuttavia sono state imposte delle limitazioni:
-  Con le modalità di aggiornamento ai punti 2, 5, 6, 10 possono essere acquisiti solamente il 60% dei crediti totali (quindi 90)
Non esistono limitazioni al numero di crediti che si possono acquisire tramite FAD, con l'unica eccezione degli infermieri, per i quali il limite è del 60% di 150 (vale a dire 90 crediti nei 3 anni); a tal proposito, non sono attualmente chiare le motivazioni tali per cui solamente noi saremo soggetti a tale limitazione.
Il numero di crediti acquisibili attraverso la partecipazione ad eventi sponsorizzati, non può superare un terzo del totale (50 crediti su 150).

I Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti da chi ha provveduto a seguire una formazione universitaria, frequentando Master, Corsi di Perfezionamento e Laurea Magistrale, saranno ritenuti validi al fine del raggiungimento dei 150 crediti obbligatori, con la regola 1 CFU = 1 ECM.

Ulteriori regolamenti dei quali è bene essere a conoscenza riguardano, ad esempio, gli operatori della Sanità in possesso del titolo di studio, ma inoccupati, i quali sono ugualmente tenuti alla formazione ECM annuale. Nel caso in cui nel triennio precedente (durante il quale la formazione ECM era obbligatoria, ma la sua inosservanza non era sanzionata) si sia ottenuto un numero elevato di crediti, sarà possibile usufruire uno “sconto” del 20% sul totale dei crediti da ottenere durante questo triennio (120 anziché 150).
In attesa che venga approvato il nuovo accordo Stato – Regioni, col quale potrebbe essere modificato nuovamente l’attuale regolamento concernente la formazione ECM, di una delucidazione ufficiale da parte dell’IPASVI, e dei regolamenti concernenti le sanzioni previsti per il 13 agosto, l’unica cosa sicura rimane, ad oggi, è l’obbligo di aggiornamento. Saranno invece da confermare eventuali limitazioni ed altri regolamenti.
Valentino

1 commento:

  1. Ciao Valentino, volevo chiederti cortesemnte i riferimenti normativi circa l'equivalenza " 1 CFU = 1 ECM " grazie

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