Un numero sempre maggiore di
colleghi e di altri professionisti della sanità è ormai a conoscenza
dell’obbligatorietà di aggiornamento ECM, resa effettiva dalla manovra del
governo Monti con la legge numero 214 del 22 \ 12 \ 2011 (articolo 33) e dal
DPR 138 del 13 agosto 2011 (convertito con modifiche dalla legge 148 del 14settembre 2011). È altrettanto noto che la stessa manovra dell’attuale Governo
sancisce che entro il 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dei medici
chirurghi e quelli delle professioni sanitarie non mediche dovranno stabilire
le sanzioni da applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari
per soddisfare gli obblighi formativi.
Altro punto fermo è che nel triennio 2011 \ 2013 ogni professionista
avrà l’obbligo di acquisire 150 crediti formativi ECM (quindi 50 crediti
all’anno, con un minimo di 25 e un massimo di 75).
Quanto detto fin qui è, come
dicevo, noto a tutti. Tuttavia ci sono diversi altri regolamenti che
attendono la conferma in occasione della prossima trattativa Stato – Regioni
che sono ignoti a gran parte dei professionisti della sanità.
Partiamo dal 2010, anno in cui il
sistema ECM è stato profondamente modificato, dal momento in cui sono state
date maggiori autonomia e responsabilità ai provider. Ciò ha determinato un
notevole aumento del numero di provider e un aumento esponenziale della
quantità di corsi a disposizione dei professionisti. Al fine di tutelare la
qualità dell’offerta formativa, e di conseguenza, la sua appetibilità, la
normativa prevede che il Ministero della Salute le Regioni sono identificate
come enti di accreditamento e certificazione dei provider e che sul 10% di essi
avrebbe fatto dei controlli. I provider ECM hanno modo di accreditare gli
eventi secondo dei criteri prestabiliti (1 credito per ogni ora di impegno, con
dei moltiplicatori a crescere o a diminuire, a seconda dell’evento). Gli eventi
ECM sono stati classificati secondo la seguente lista:
1) formazione
residenziale (RES)2) convegni e congressi,
3) formazione residenziale interattiva, (RES)
4) training individualizzato, (FSC)
5) gruppi di miglioramento o di studio, commissioni comitati, (FSC)
6) attività di ricerca, (FSC)
7) audit clinico e/o assistenziale (FSC)
8) autoapprendimento senza tutoraggio, (FAD)
9) autoapprendimento con tutoraggio, (FAD)
10) docenza e tutoring
Al fine del raggiungimento della
quota obbligatoria triennale di 150 crediti ECM, sarà considerato valido, senza
eccezioni, ogni credito acquisito con ciascuna delle attività sopra elencate. Tuttavia
sono state imposte delle limitazioni:
- Con le modalità di aggiornamento ai punti 2, 5,
6, 10 possono essere acquisiti solamente il 60% dei crediti totali (quindi 90)
- Non esistono limitazioni al numero di crediti
che si possono acquisire tramite FAD, con l'unica eccezione degli infermieri,
per i quali il limite è del 60% di 150 (vale a dire 90 crediti nei 3 anni); a
tal proposito, non sono attualmente chiare le motivazioni tali per cui
solamente noi saremo soggetti a tale limitazione.
- Il numero di crediti acquisibili attraverso la
partecipazione ad eventi sponsorizzati, non può superare un terzo del totale
(50 crediti su 150).
I Crediti Formativi Universitari
(CFU) conseguiti da chi ha provveduto a seguire una formazione universitaria,
frequentando Master, Corsi di Perfezionamento e Laurea Magistrale, saranno
ritenuti validi al fine del raggiungimento dei 150 crediti obbligatori, con la
regola 1 CFU = 1 ECM.
Ulteriori regolamenti dei quali è
bene essere a conoscenza riguardano, ad esempio, gli operatori della Sanità in
possesso del titolo di studio, ma inoccupati, i quali sono ugualmente tenuti
alla formazione ECM annuale. Nel caso in cui nel triennio precedente (durante
il quale la formazione ECM era obbligatoria, ma la sua inosservanza non era
sanzionata) si sia ottenuto un numero elevato di crediti, sarà possibile
usufruire uno “sconto” del 20% sul totale dei crediti da ottenere durante
questo triennio (120 anziché 150).
In attesa che venga approvato
il nuovo accordo Stato – Regioni, col quale potrebbe essere modificato
nuovamente l’attuale regolamento concernente la formazione ECM, di una delucidazione
ufficiale da parte dell’IPASVI, e dei regolamenti concernenti le
sanzioni previsti per il 13 agosto, l’unica cosa sicura rimane, ad oggi, è
l’obbligo di aggiornamento. Saranno invece da confermare eventuali limitazioni
ed altri regolamenti.
Valentino
Ciao Valentino, volevo chiederti cortesemnte i riferimenti normativi circa l'equivalenza " 1 CFU = 1 ECM " grazie
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